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Corporate Governance    Internal Dealing    Blocking periods

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Pagina aggiornata al 31/05/2021 14:44:50

   
 

 
Corporate governance

Blocking periods

 

In osservanza di quanto previsto dall’art. 19, comma 11, del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR), è fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di effettuare Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati di UBI Banca S.p.A. (come definiti nell’Allegato 4, lett. A, del Regolamento Internal Dealing), durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio (relazione finanziaria intermedia) o di un rapporto finanziario di fine anno (bilancio annuale d’esercizio) che UBI Banca S.p.A. è tenuta a pubblicare secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni di UBI Banca S.p.A. sono negoziate o delle disposizioni della normativa nazionale vigente.

Eventuali deroghe al suddetto divieto potranno essere deliberate, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.A. – con astensione della Persona Rilevante MAR interessata, qualora la stessa sia un amministratore di UBI Banca S.p.A. – nel rispetto dei limiti sanciti dall’art. 19, comma 12, MAR.